Architettura

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La Soprintendenza esercita l’attività di tutela conservazione e valorizzazione del Patrimonio architettonico cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio, in conformità all’art. 41 del D.P.C.M. 02.12.2019, n. 169.

Fra le azioni dell’Area Architettura si annoverano: 

  • Autorizza per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui Beni culturali architettonici;
    Le istanze vanno presentate ai sensi degli art.21-22 del Codice, sempre utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte corredato da elaborati di progetto definitivo, in numero e tipo di commisurati all’entità dell’intervento a farsi. Il modulo va presentato anche per le istanze presentate attraverso le Amministrazioni comunali o Conferenze dei Servizi. Il termine del procedimento di autorizzazione è 120 giorni.

  • Assicura la compatibilità d’uso dei beni culturali architettonici (art. 20 del Codice);

  • Autorizza l’occupazione temporanea di immobili ed aree tutelate ai sensi dell’art.10, c.4, lettera g), per l’esecuzione di opere e lavori anche non su Beni architettonici;

  • Assicura la tutela il decoro dei beni culturali (art. 45, 49 e 52);

  • Autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi in sinergia con l’Area patrimonio storico-artistico iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, (art. 50, c. 1-2);

  • Impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari ad assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero (art.32);

  • Esprime pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (artt. 55-56);

  • Concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero (artt. 106 e 107);

  • Istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie (artt. 160 e sgg. Del Codice, nonché artt. 33, comma3, e 37, comma 2, del Testo Unico dell’Edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380);

  • Svolge attività di progettazione e direzione lavori di restauro da effettuarsi con fondi dello Stato oppure di altri Enti Pubblici, tramite specifiche convenzioni;

  • Amministra e controlla i beni in consegna ed esegue sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi.



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