Modulistica e indicazioni di interesse generale

Attestazione assolvimento obbligo di bollo

Riferimento normativo: D.P.R. 642 del 26/10/1972
Modulo

Tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o di un atto sono soggette all’apposizione dell’imposta di bollo, come previsto dall’art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo esenzione (ente pubblico territoriale, ecclesiastico, morale, onlus, studi notarili, tribunali, Procura della Repubblica, etc).

Si avvisa che per le istanze inviate via P.E.C. che hanno l’obbligo del sigillo telematico (ex marca da bollo) è consentito il pagamento nelle seguenti modalità di legge:

  • può essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento d’identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione; può, in alternativa, essere inoltrata la scansione della marca da bollo, opportunamente annullata, con indicazione univoca del codice identificativo;
  • il mittente della P.E.C., in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle entrate, può assolvere all’imposta di bollo in modo virtuale. In questo caso, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati andrà indicato il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione ai sensi dell’art 15 del D.P.R. 642/1972.

Competenze professionali per interventi su immobili di interesse storico e artistico

Per essere oggetto di valutazione da parte di questo Ufficio, tutte le istanze di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42/2004), relative ad immobili di interesse storico artistico, devono recare progetti sottoscritti da architetto abilitato all’esercizio della professione, che appare necessaria in relazione alle scelte culturali implicate dall’intervento (così come stabilito dall’art. 52, co. 2 del R.D. 22 ottobre 1925, n. 2537 e ribadito nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 12 del 9 gennaio 2014). In ottemperanza alle medesime disposizioni di legge, la Direzioni Lavori da eseguirsi sugli stessi immobili dovrà essere assunta da Architetto iscritto all’ordine.


Disposizioni in merito a immobili di proprietà degli enti ecclesiastici  

In esito all’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Conferenza Episcopale Italiana del 26.01.2005, l’inoltro delle richieste di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42/2004) per gli immobili di proprietà dei singoli Enti Ecclesiastici (Parrocchie o Istituti) deve avvenire attraverso l’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di appartenenza.


Individuazione dei Beni di eccezionale valore Storico o Artistico e delle aree subordinate alle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 | DSR 254 del 12/12/2022

Si tratta del Decreto di individuazione dei Beni di eccezionale valore Storico o Artistico e delle aree per le quali la posa in opera di elementi o strutture amovibili è subordinata alle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 emanato ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 426 del 30 novembre 2021, così come modificato dal D.M. n. 252 del 21 giugno 2022, e dell’art. 10, comma 5, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

D.S.R. 254 del 12/12/2022